Nel mese di febbraio, presso il tribunale di NUORO, contro il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA (c.d. MIUR), in persona del Ministro pro tempore, l’Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Dirigente Generale pro tempore, e l’Istituto Comprensivo Statale San Teodoro, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Sassari, presso gli Uffici del relativo Ambito Provinciale, nel ricorso per il diritto della docente ai permessi per diritto allo studio, la Gilda degli Insegnanti del Nord Sardegna ha conquistato un importante risultato.
In data 9 ottobre 2019 la Prof.ssa [OMISSIS], docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Statale San Teodoro (che fa capo all’UST di Sassari ) presentava al Dirigente Scolastico la richiesta di un permesso per il diritto allo studio dal 14 ottobre 2019 al 18 ottobre 2019 ex Contratto Collettivo Decentrato Regionale in data 8 novembre 2002 ;
Con provvedimento in data 14 ottobre 2019, il Dirigente Scolastico rigettava la domanda di permesso sulla scorta della Circolare Ministeriale n.12 del 2011 del dipartimento della funzione pubblica, asserendo che le ore di permesso “…possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio”;
La Gilda degli Insegnanti del NORD Sardegna inviava, per conto della docente, al Dirigente Scolastico una diffida con la quale lo diffidava alla concessione immediata del permesso per il diritto allo studio ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 comma 1 lett.D) e 8 comma 3 bis del contratto collettivo decentrato regionale del 8 novembre 2002 ;
Il Dirigente Scolastico, confermava il provvedimento di diniego del permesso sostenendo ancora la inapplicabilità della normativa in materia per la sola attività di studio, a sostegno della quale citava una sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro, n.10344
La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Sassari inviava allora al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Feliziani, per conto della docente, una nota con la quale portava a conoscenza il Dirigente della situazione venutasi a creare, sollecitando un suo intervento chiarificatore, ma non otteneva nessuna risposta, rendendo perciò necessario la necessità di ricorrere davanti al giudice del lavoro .
Il Giudice del Lavoro, ha dato pienamente ragione alle ragioni addotte dalla Gilda del NORD Sardegna e dal suo Avvocato Giuseppe Scarpa . Infatti secondo il Giudice, “atteso che, peraltro, il convenuto non ha minimamente dedotto e/o fornito elementi idonei a suggerire una qualche forma di nullità e/o inefficacia della clausola del comma 3 bis dell’art. 8 del CCDR ritiene il Tribunale di Nuoro che alla previsione del comma 3 bis dell’art. 8 del CCDR non possa che essere ragionevolmente accordato l’unico significato che testualmente è consentito accordarle (in difetto, si tratterebbe di una clausola incomprensibile): che i docenti, cioè, possano fruire, nella misura massima di 80 ore (nell’ambito delle 150 ore complessive annue), di permessi retribuiti “per le attività di studio dirette al sostenimento degli esami, per le attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi”.
Di qui la condanna del convenuto MIUR degli Uffici periferici sardi al pagamento delle spese processuali e il riconoscimento alla Prof.ssa [OMISSIS] del diritto a fruire delle ore per poter preparare esami ed accrescere le proprie conoscenze e competenze didattiche, che metterà senza dubbio al servizio degli studenti, cui è volta l’azione docente .
Giampiero Nurra,
coordinatore provinciale